Per decidere come trasmettere il patrimonio ai figli, una prima domanda è: meglio fare testamento, donare subito o sottoscrivere una polizza con i figli come beneficiari? Le tre strade non sono intercambiabili. Producono effetti in momenti diversi e si cambiano con regole diverse. Le aliquote e le franchigie ordinarie, cioè le soglie sotto cui l'imposta non è dovuta, nel 2026 sono le stesse per eredità e donazioni. La scelta si gioca su tempi, revocabilità e legittima, la quota di patrimonio riservata dalla legge ai familiari più stretti.
In sintesi:
«Testamento e donazione rispondono a due domande diverse: il testamento decide che cosa succede dopo, e si può riscrivere fino all'ultimo; la donazione trasferisce oggi, con un atto dal notaio, e di regola non si torna indietro.»
«Nessuno dei tre strumenti cancella la legittima: le donazioni e i premi pagati per una polizza si riconsiderano quando, alla morte, si verifica la quota riservata a coniuge e figli.»
«Nel 2026 aliquote e franchigie ordinarie sono le stesse per eredità e donazioni, con franchigie separate per le due imposte; la polizza resta fuori dall'imposta di successione, ma non dalle altre regole.»
Il perimetro dell'articolo è il seguente: persone fisiche residenti in Italia, successione regolata dalla legge italiana, nessun bene o erede all'estero. Trust, patto di famiglia, aziende e usufrutto richiedono un discorso a parte.
Tre strumenti messi a confronto
La tabella mette i tre strumenti sugli stessi criteri. Semplifica, per forza: le condizioni di ciascuna riga sono illustrate nelle sezioni successive.
| Criterio | Testamento | Donazione | Polizza con beneficiario |
|---|---|---|---|
| Quando produce effetti | Alla morte | Subito, quando l'atto è perfezionato | All'evento previsto dal contratto (per esempio la morte dell'assicurato) |
| Forma | Olografo (a mano) o dal notaio | Atto pubblico notarile, salvo i beni mobili di modico valore | Nel contratto, con dichiarazione scritta all'assicuratore o nel testamento |
| Si può cambiare idea? | Sì, sempre | Di regola no | Sì, con limiti precisi |
| Legittima di coniuge e figli | Va rispettata | La donazione si riconsidera alla morte | Si riconsiderano i premi pagati |
| Imposta di successione o donazione | Aliquote e franchigie per parentela | Stesse aliquote; franchigia distinta da quella della successione | La prestazione non entra nell'attivo ereditario |
La successione: il testamento decide, ma dentro la legittima
Senza testamento il patrimonio va agli eredi secondo le quote fissate dalla legge. Con il testamento si può decidere diversamente, ma solo fino a un certo punto: il codice civile stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti riservati ai legittimari, cioè il coniuge, i figli (e i loro discendenti che subentrano al posto di un figlio) e, se non ci sono figli, i genitori o gli altri ascendenti. Le stesse regole valgono per la parte di un'unione civile.
1. Quanto è riservato per legge
La quota riservata si chiama legittima; il resto è la quota disponibile, che si può lasciare a chiunque. Alcuni esempi tratti dal codice civile:
- Un solo figlio, senza coniuge: al figlio è riservata metà del patrimonio.
- Più figli, senza coniuge: ai figli spettano due terzi, divisi in parti uguali.
- Solo il coniuge: gli è riservata metà del patrimonio.
- Coniuge e un figlio: un terzo ciascuno; resta disponibile un terzo.
- Coniuge e più figli: un quarto al coniuge e metà ai figli; resta disponibile un quarto.
Al coniuge spettano anche il diritto di abitazione sulla casa familiare e l'uso dei mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni, anche quando concorre con altri eredi.
Il convivente di fatto non è un legittimario. Se si vuole lasciargli qualcosa, serve un testamento (o un altro strumento) nei limiti della quota disponibile.
2. Il testamento si può sempre cambiare
Il testamento è un atto revocabile per definizione, e la legge rende inefficace qualsiasi clausola con cui si rinuncia a revocarlo. Quello olografo deve essere scritto per intero a mano, datato e firmato; quello pubblico si fa davanti al notaio. È lo strumento più flessibile: si adegua quando cambiano la famiglia o il patrimonio, purché lo si aggiorni davvero.
3. Le imposte sull'eredità
Nel 2026 l'imposta di successione si calcola per ciascun beneficiario sul valore che riceve, con queste aliquote:
- Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti figli dei figli, genitori): 4% sulla parte che supera 1.000.000 € per ciascuno.
- Fratelli e sorelle: 6% sulla parte che supera 100.000 € per ciascuno.
- Altri parenti fino al quarto grado e affini indicati dalla legge: 6% senza franchigia.
- Tutti gli altri, compreso il convivente di fatto: 8% senza franchigia.
Per una persona con disabilità grave riconosciuta, l'imposta si applica solo sulla parte che supera 1.500.000 €. Alcuni beni sono esclusi dall'attivo ereditario, come i titoli di Stato italiani e quelli equiparati dalla legge: il tema è trattato nell'articolo sui titoli di Stato in successione. Per i conti con più intestatari, invece, il punto di partenza è capire quale parte del saldo era davvero del defunto, come illustrato nella guida sul conto cointestato in successione.
La donazione: anticipare, con regole precise
La donazione è il contratto con cui una persona arricchisce un'altra per spirito di liberalità, cioè senza ricevere nulla in cambio. Ha il pregio di far arrivare il patrimonio quando serve, per esempio quando un figlio compra casa, e di rendere chiaro chi riceve che cosa. Prima di firmare, però, vanno conosciute le sue regole.
1. Serve l'atto pubblico
La donazione va fatta per atto pubblico, davanti al notaio, a pena di nullità. Fanno eccezione le donazioni di beni mobili di modico valore, valide con la semplice consegna; la modicità si valuta anche rispetto alle condizioni economiche di chi dona. Esistono poi le donazioni indirette, ottenute con atti diversi dalla donazione, come il pagamento di un debito altrui per spirito di liberalità e senza diritto al rimborso: non richiedono la forma della donazione diretta, ma devono rispettare quella dell'atto utilizzato e restano soggette alle regole sulla legittima.
2. Di regola non si torna indietro
Una donazione perfezionata non si revoca per un semplice ripensamento. La legge ammette la revoca per ingratitudine e, a determinate condizioni, per sopravvenienza o riconoscimento di figli: per esempio, quando chi ha donato senza avere figli o discendenti, o ignorando di averne, ne ha successivamente uno o viene a conoscenza della loro esistenza. Restano distinti lo scioglimento concordato e le altre cause previste dalla legge. Chi dona, di norma, perde la disponibilità del bene. Prima di una donazione va quindi valutato se chi dona conservi risorse sufficienti per il resto della propria vita, comprese le spese di salute e assistenza che possono arrivare con l'età: trasferire oggi un bene può ridurre la capacità di sostenere quei bisogni futuri.
3. La legittima si controlla alla morte del donante
Alla morte, per calcolare la quota disponibile si sommano al patrimonio rimasto, al netto dei debiti, anche i beni donati in vita. Se le donazioni ledono la quota riservata ai legittimari, questi possono chiederne la riduzione: prima si riducono le disposizioni del testamento, poi le donazioni, cominciando dalla più recente. I figli non possono rinunciare a questo diritto finché il genitore è in vita, nemmeno firmando l'atto di donazione insieme a lui.
C'è anche la collazione: figli, loro discendenti e coniuge che ereditano devono conferire nella divisione ciò che hanno ricevuto in donazione, salvo dispensa del defunto, che però vale solo nei limiti della quota disponibile. In pratica, una donazione a un solo figlio viene di regola conteggiata nella divisione con gli altri.
Una novità riguarda gli immobili donati. La legge 182 del 2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, tutela chi compra un immobile dal donatario, cioè chi lo ha ricevuto in donazione, purché l'atto d'acquisto sia trascritto nei registri immobiliari prima della domanda di riduzione. Il donatario resta tenuto a compensare in denaro i legittimari per quanto necessario a reintegrare la loro quota. Per le successioni anteriori occorre verificare anche eventuali domande o opposizioni notificate e trascritte nei termini del regime transitorio.
4. Imposte: le donazioni non consumano più la franchigia dell'eredità
Le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle donazioni sono le stesse della successione. Dal 1° gennaio 2025 è stata abrogata la norma che sommava all'eredità le donazioni fatte in vita (il cosiddetto coacervo successorio); l'Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto nel 2023 che non andava più applicata. Resta invece la regola per cui le donazioni successive dallo stesso donante allo stesso donatario si sommano, ai soli fini della franchigia delle donazioni.
Un esempio ipotetico in denaro, senza precedenti donazioni rilevanti tra le stesse persone e senza altri eredi da considerare. L'esempio mantiene costanti le regole fiscali descritte, senza prevedere quelle future. Un padre dona alla figlia 600.000 € nel regime attuale e, in un momento successivo, le lascia in eredità altri 900.000 €. La donazione rientra nella franchigia di 1.000.000 € prevista per le donazioni; l'eredità rientra nella franchigia di 1.000.000 € della successione, che non è stata intaccata. Nessuna delle due imposte è dovuta. Se invece il padre facesse una seconda donazione di 600.000 € alla stessa figlia, le due donazioni si sommerebbero: 1.200.000 € contro una franchigia di 1.000.000 €, quindi 4% su 200.000 €, pari a 8.000 € dovuti sulla seconda donazione.
L'esempio mostra un effetto dell'imposta, non una convenienza complessiva: restano i costi dell'atto, le imposte ipotecaria e catastale se si trasferiscono immobili e, soprattutto, i diritti degli altri legittimari.
La polizza con beneficiario: un contratto, non un'eredità
Con un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la persona designata come beneficiario acquista un diritto proprio alla prestazione: non la riceve come erede, ma in forza del contratto. La designazione si fa nella polizza, con una successiva dichiarazione scritta comunicata alla compagnia o nel testamento.
Il contraente può cambiare beneficiario con le stesse forme. Non possono farlo gli eredi dopo la sua morte, e la designazione non si può più revocare quando, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. Se il contraente rinuncia per iscritto al potere di revoca e il beneficiario gli dichiara di voler profittare del beneficio, la revoca non ha più effetto; rinuncia e dichiarazione vanno comunicate per iscritto all'assicuratore.
Sul piano fiscale, le indennità spettanti per diritto proprio in base ad assicurazioni stipulate dal defunto non entrano nell'attivo ereditario, quindi non pagano l'imposta di successione. Questo non vale come esenzione da ogni imposta: dal 2015 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) riguarda solo i capitali caso morte a copertura del rischio demografico, cioè legato alla durata della vita, e non si estende ai rendimenti della componente finanziaria. La distinzione è illustrata nel dettaglio nell'articolo su polizze vita e successione.
Sul piano dei diritti, il codice civile fa salve, rispetto ai premi pagati, le norme su collazione, imputazione e riduzione delle donazioni. Una polizza non serve quindi a scavalcare la legittima: se i premi versati a favore di un beneficiario intaccano la quota riservata agli altri, su quei premi i legittimari possono far valere le regole della riduzione.
Poi c'è un dettaglio pratico. IVASS, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni, suggerisce di indicare i beneficiari con nome e cognome, senza formule generiche come «eredi legittimi», e di lasciare alla compagnia i loro recapiti. Il diritto del beneficiario alla prestazione si prescrive in dieci anni dall'evento: una polizza di cui nessuno conosce l'esistenza rischia di non essere mai riscossa.
Le regole fiscali dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni qui richiamate confluiscono nel nuovo testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (decreto legislativo 123 del 2025), che abroga le corrispondenti disposizioni del testo del 1990. Alla data di questa verifica, il 26 ottobre 2026, aliquote e franchigie qui illustrate, esclusione delle indennità assicurative e cumulo delle donazioni precedenti sono confermati anche nel nuovo testo. Cambiano i riferimenti normativi: per un atto o una successione del 2027 occorrerà usare quelli applicabili alla sua data.
Le domande da chiarire prima di scegliere uno strumento
Nel lavoro di pianificazione finanziaria la scelta dello strumento dipende dalle persone da proteggere, dalle date e dalle risorse disponibili. Alcune domande aiutano a definirle:
- Chi va protetto: coniuge, figli, un convivente, un familiare fragile. Chi non è legittimario, come un convivente, non riceve automaticamente una quota di eredità.
- Quando servono le risorse: un figlio che compra casa adesso ha esigenze diverse da un patrimonio da trasmettere fra trent'anni.
- Quali risorse deve conservare chi dona: una donazione toglie disponibilità; un testamento no. Le risorse per la propria vecchiaia vengono prima.
- Gli altri eredi sono tutelati: una scelta che lede la legittima di qualcuno rimanda il problema alla famiglia, spesso nel momento peggiore.
- Chi pagherà i costi del passaggio: eventuali imposte, spese notarili e tempi della successione, con la liquidità necessaria a sostenerli.
- Chi è già designato: polizze e fondi pensione sottoscritti anni fa possono avere beneficiari non più coerenti con le intenzioni attuali.
Le risposte possono orientare verso una combinazione: un testamento aggiornato come base, una donazione solo quando c'è un'esigenza concreta e le risorse lo permettono, una polizza di puro rischio come la temporanea caso morte se il problema è il reddito che verrebbe a mancare. La redazione degli atti e la qualificazione del singolo caso restano al notaio e al legale; la pianificazione finanziaria verifica la sostenibilità delle scelte familiari rispetto alle risorse disponibili.
Il testamento decide dopo, la donazione anticipa, la polizza designa: nessuno dei tre fa sparire la legittima, e la scelta giusta dipende da chi va protetto e da quando.
Se vuoi capire come la successione si collega al resto del patrimonio, continua con l'articolo sulla consulenza patrimoniale indipendente o consulta le risorse.
Domande frequenti
5 domande
Conviene di più la donazione o la successione dal punto di vista fiscale?
Nel 2026 le aliquote e le franchigie sono le stesse: per coniuge e figli il 4% oltre 1.000.000 € per ciascun beneficiario. Dal 2025 l'abrogazione del coacervo successorio è espressa; l'Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto nel 2023 che le donazioni non consumavano la franchigia dell'eredità. Le due franchigie restano distinte. La scelta però dipende soprattutto da legittima, irrevocabilità della donazione e bisogni di chi dona.
Con una donazione posso escludere un figlio dall'eredità?
No. Alla morte del donante le donazioni si sommano al patrimonio per calcolare la quota disponibile e, se ledono la quota riservata ai legittimari, questi possono chiederne la riduzione. Il figlio non può rinunciare a questo diritto finché il genitore è in vita.
La polizza vita fa parte dell'eredità?
La prestazione spetta al beneficiario per diritto proprio e non entra nell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione. I premi pagati, però, restano soggetti alle regole su collazione e riduzione a tutela dei legittimari.
Si può cambiare il beneficiario di una polizza vita?
Sì, il contraente può revocare la designazione nelle stesse forme con cui l'ha fatta. Non possono farlo gli eredi dopo la sua morte, né si può revocare dopo che il beneficiario, verificatosi l'evento, ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La revoca non ha effetto neppure in caso di rinuncia scritta accettata dal beneficiario e comunicata alla compagnia nelle forme di legge.
Il convivente ha diritto all'eredità?
Il convivente di fatto non è un legittimario e senza disposizioni a suo favore non riceve automaticamente una quota di eredità. Può ricevere con il testamento, nei limiti della quota disponibile, o come beneficiario di una polizza; sull'eredità o sulla donazione si applica in via ordinaria l'8% senza franchigia, salvo la franchigia prevista per la disabilità grave riconosciuta.
Fonti e riferimenti17 fonti consultate
- Codice civile, art. 457 – il testamento non può pregiudicare i diritti dei legittimari.
- Codice civile, artt. 536-542 – legittimari e quote di riserva (artt. 537, 538, 540 e 542).
- Legge 76/2016, art. 1 – applicazione delle norme sui legittimari alle parti dell'unione civile (comma 21).
- Codice civile, artt. 587, 602 e 679 – revocabilità del testamento e forma del testamento olografo.
- Codice civile, artt. 769, 782, 783, 800, 803 e 809 – definizione, forma, modico valore, revocazione e liberalità indirette.
- Codice civile, artt. 555-559 – riunione fittizia, riduzione delle donazioni e divieto di rinuncia in vita del donante.
- Codice civile, artt. 561 e 563 – effetti della riduzione dopo la legge 182/2025 e regime transitorio.
- Codice civile, art. 737 – soggetti tenuti alla collazione e limiti della dispensa.
- Codice civile, artt. 1920, 1921 e 1923 – assicurazione a favore di terzo, revoca del beneficio, diritti di creditori ed eredi.
- D.Lgs. 346/1990, artt. 7, 8, 12, 56 e 57 – aliquote e franchigie, abrogazione del coacervo, beni esclusi dall'attivo ereditario e donazioni anteriori.
- Agenzia delle Entrate, circolare 29/E del 19 ottobre 2023 – coacervo successorio e coacervo donativo.
- D.Lgs. 123/2025 – nuovo testo unico dei tributi indiretti, applicabile dal 1° gennaio 2027 (artt. 93, 97, 133, 134, 204 e 205 dell'allegato).
- D.P.R. 601/1973, art. 34 – esenzione IRPEF dei capitali caso morte limitata al rischio demografico.
- IVASS, Polizze vita dormienti – prescrizione decennale e designazione nominativa dei beneficiari.
- Legge 182/2025, art. 44 – circolazione degli immobili donati e regime transitorio; entrata in vigore il 18 dicembre 2025.
- Codice civile, art. 1372 – scioglimento del contratto per mutuo consenso e cause ammesse dalla legge.
- Corte di Cassazione, Rassegna 2017, volume III – liberalità indirette, capitolo XIII.
