Questa è una guida indipendente, non affiliata né approvata da BPER Banca. Il nome dell'intermediario è utilizzato esclusivamente per identificare i relativi servizi e documenti.
Per i clienti BPER il documento annuale da cercare è l'«Informativa su costi e oneri relativi al [anno]». Il titolo sembra una comunicazione generica, ma è la rendicontazione a consuntivo (ex post, cioè calcolata dopo la fine dell'anno) prevista dalla normativa MiFID, la direttiva europea che dal 2018 obbliga gli intermediari a dirti quanto hai pagato davvero per servizi e strumenti di investimento.
Ti spiego dove cercarla, come distinguere i costi del servizio da quelli dei prodotti e come ottenere il dettaglio voce per voce.
In sintesi:
«In BPER cerca l'Informativa su costi e oneri insieme all'anno di riferimento.»
«Arriva una volta l'anno, di norma entro il 30 aprile, e riguarda i costi dell'anno precedente.»
«Leggi costo totale in euro e in percentuale, composizione e impatto sul rendimento.»
«Se il documento è aggregato, chiedi il dettaglio per prodotto e servizio: è un tuo diritto.»
1. Come si chiama il rendiconto MiFID di BPER
Nell'indagine Plus24 del Sole 24 Ore sui rendiconti relativi al 2025, la denominazione rilevata per BPER è «Informativa su costi e oneri relativi al 2025», con il dettaglio analitico disponibile. Quando cerchi un'edizione diversa, sostituisci l'anno: il documento ricevuto nel 2026 riepiloga normalmente i costi sostenuti nel 2025.
2. Dove cercarla
Apri l'area documenti, comunicazioni o rendicontazione dell'home banking e usa come parole chiave «costi», «oneri», «MiFID», «ex post» e l'anno. Spesso il documento non arriva con una notifica dedicata: viene reso disponibile insieme agli altri rendiconti periodici.
Se hai rapporti con più entità del gruppo o possiedi prodotti assicurativi, potrebbero esistere rendicontazioni separate. Controlla l'intestazione del PDF e l'elenco dei rapporti inclusi.
3. La prima pagina non basta
La parte iniziale può contenere spiegazioni e riepiloghi. Per capire davvero quanto hai pagato, individua:
Costo totale in euro: la cifra realmente sostenuta nell'anno.
Costo totale in percentuale: il dato che permette confronti sensati.
Base di calcolo: la misura patrimoniale su cui è calcolata la percentuale.
Effetto dei costi sul rendimento: la distanza tra risultato lordo e netto dei costi.
Pagamenti di terzi (incentivi): quanto la banca riceve da altri soggetti.
Se manca uno di questi elementi, verifica le pagine successive o chiedi chiarimenti alla banca.
4. Costi del servizio e costi dei prodotti
I costi del servizio remunerano attività come intermediazione, custodia, amministrazione o consulenza. I costi dei prodotti sono invece incorporati in fondi e altri strumenti, tolti dal loro valore nel tempo, e possono non comparire come addebito separato sul conto.
La distinzione indica dove intervenire: un costo elevato del prodotto si affronta valutando strumenti alternativi con la stessa funzione; un costo elevato del servizio richiede di capire quali attività e quale assistenza sono state effettivamente fornite.
5. Incentivi e conflitti di interesse
Gli incentivi sono pagamenti che la banca riceve da terzi, per esempio dalla società che gestisce un fondo distribuito. Non sono automaticamente illegittimi, ma rendono visibile come viene remunerata la distribuzione. La riga può essere già inclusa nel totale dei costi: non sommarla di nuovo senza aver letto la nota.
6. Come chiedere il dettaglio analitico
La direttiva MiFID II prevede che i costi siano presentati in forma aggregata e, su richiesta del cliente, in forma analitica:
«Buongiorno, chiedo copia dell'Informativa su costi e oneri relativa all'anno [anno] per tutti i rapporti di investimento a me intestati, insieme alla rappresentazione analitica per singolo prodotto e servizio e all'indicazione degli incentivi già compresi nei totali. Grazie. Nome e cognome»
La precisazione sugli incentivi aiuta a evitare risposte ambigue e doppi conteggi.
7. Come interpretare il risultato
Confronta gli anni solo se la composizione del portafoglio e la base di calcolo sono simili: un aumento dei costi può dipendere da più operazioni, da nuovi prodotti o da un patrimonio medio diverso. Il documento non stabilisce se il portafoglio è adatto a te: per quella valutazione servono obiettivi, orizzonte, capacità di sopportare perdite, diversificazione e fiscalità.
L'Informativa su costi e oneri di BPER non è una comunicazione da archiviare senza aprirla: è il consuntivo di quanto è costato investire l'anno scorso. Il numero che conta è la percentuale sul patrimonio, e chiederne il dettaglio è un tuo diritto.
Guida pratica gratuita
Hai scaricato l'informativa su costi e oneri di BPER? Ora leggila voce per voce.
È una guida di sei pagine da tenere aperta accanto al documento, e te la invio via email. Dentro trovi:
- da quali dati partire: periodo, base di calcolo, costo totale in euro e in percentuale;
- le voci di costo previste dalla normativa, per capire dove rientra ogni riga del tuo rendiconto;
- un esempio annotato che mostra come non contare due volte gli incentivi;
- le domande da tenere a mente e il testo pronto per chiedere a BPER il dettaglio analitico.
Hai investimenti anche in altre banche? Nella guida generale trovi come si chiama il rendiconto in 28 intermediari.
Domande frequenti
4 domande
Come si chiama il rendiconto MiFID di BPER?
La denominazione rilevata è «Informativa su costi e oneri relativi al [anno]».
Se non vedo addebiti significa che non ho pagato costi?
No. Molti costi dei prodotti sono incorporati nel valore delle quote e non compaiono come movimenti separati sul conto.
Gli incentivi vanno aggiunti al totale?
Solo se il documento dice che non sono già compresi. Spesso sono evidenziati separatamente ma inclusi nei costi aggregati: fa fede la nota.
Posso chiedere il dettaglio analitico?
Sì. La rendicontazione analitica può essere richiesta dal cliente, ai sensi della MiFID II.
Fonti e riferimenti4 fonti consultate
- Il Sole 24 Ore, Plus24 – indagine sui rendiconti costi e oneri 2025, con la denominazione «Informativa su costi e oneri relativi al 2025» per BPER.
- CONSOB – Raccomandazione n. 1/2020 sulla rendicontazione ex post di costi e oneri.
- Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) – art. 24, par. 4, sul diritto all'informativa analitica sui costi.
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 – art. 50 e Allegato II, contenuto della rendicontazione ex post di costi e oneri.
