Hai smesso di lavorare a 62 anni, la pensione di vecchiaia arriva fra cinque e hai un fondo pensione che ha accumulato qualche centinaio di migliaia di euro. Esiste un modo per usarlo prima, a rate, senza aspettare il pensionamento? Si chiama RITA. Prima di chiederla conviene fare un conto: quanto ti serve ogni mese, e quanto resterà per dopo.
In sintesi:
- «La RITA è un prelievo a rate del fondo pensione fino all'età della pensione di vecchiaia, riservato a chi ha smesso di lavorare.»
- «Servono requisiti precisi: cessazione del lavoro, di norma almeno cinque anni di fondo e, nel percorso ordinario, almeno 20 anni di contributi obbligatori e la pensione di vecchiaia entro cinque anni dalla fine del lavoro.»
- «Il capitale richiesto resta investito e viene pagato a rate, di norma non più di tre mesi l'una dall'altra.»
- «Si paga il 15% ridotto con l'anzianità, fino al 9%, sulla parte imponibile. Più prelevi adesso, meno resta per la prestazione finale.»
Che cos'è la RITA
La RITA, rendita integrativa temporanea anticipata, è l'erogazione a rate di una parte o di tutto il capitale accumulato in un fondo pensione, dal momento in cui il fondo accetta la richiesta fino all'età per la pensione di vecchiaia. Il montante è il capitale accumulato nel fondo. La RITA non sostituisce la pensione: serve a coprire gli anni fra la fine del lavoro e il pensionamento. Il Ministero del Lavoro la descrive allo stesso modo.
La disciplina sta nell'articolo 11, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 252/2005 e vale per i fondi a contribuzione definita, dove sono stabiliti i contributi e la prestazione dipende dal capitale accumulato. Sono esclusi quelli a prestazione definita, dove è stabilita la prestazione da erogare.
Chi può chiederla: i due percorsi
Ci sono due percorsi alternativi. In entrambi i casi la domanda va presentata al tuo fondo, e le condizioni si verificano alla data della richiesta.
| Requisito | Percorso ordinario | Percorso per inoccupati |
|---|---|---|
| Lavoro | Hai cessato l'attività lavorativa | Hai cessato l'attività e sei inoccupato da oltre 24 mesi |
| Pensione di vecchiaia | L'età per la pensione di vecchiaia arriva entro 5 anni dalla cessazione del lavoro | L'età per la pensione di vecchiaia arriva entro 10 anni dal termine dei 24 mesi di inoccupazione |
| Contributi obbligatori | Almeno 20 anni nei regimi obbligatori | Non richiesto dal testo di legge |
| Fondo pensione | Di norma almeno 5 anni di partecipazione | Di norma almeno 5 anni di partecipazione |
La tabella riassume il testo dell'articolo 11 e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2022, che riporta anche le istruzioni di COVIP, l'autorità di vigilanza sui fondi pensione. Il requisito dei cinque anni scende a tre per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea e il cui rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dall’acquisizione del diritto alla pensione complementare, nelle condizioni dell’articolo 11, comma 2. Non basta un qualsiasi trasferimento all’estero. La data di maturazione dei requisiti anagrafici dipende dal tuo regime obbligatorio: per saperla, chiedi il calcolo all'INPS o al tuo ente.
Come funziona nella pratica
- Rate: il capitale richiesto è pagato a rate. La periodicità la stabilisce il fondo, ma secondo COVIP non può superare i tre mesi.
- Quanto richiedere: puoi chiedere tutto il montante o una parte. Sulla parte residua restano disponibili le altre prestazioni del fondo, come anticipazioni e riscatti nei casi previsti.
- Il capitale resta investito: la parte richiesta continua a essere gestita dal fondo. Le rate vengono ricalcolate nel tempo in base ai rendimenti, positivi o negativi. Salvo tua diversa scelta, il fondo sposta quel capitale nel comparto più prudente che ha a disposizione.
- Revoca: la RITA si può revocare, secondo le modalità previste da ciascun fondo.
- Versamenti: puoi continuare a versare contributi mentre la ricevi, anche se hai chiesto l'intero montante.
- Pensioni del primo pilastro: secondo COVIP la RITA può essere erogata anche a chi percepisce una pensione anticipata o di anzianità dell'INPS.
- Prestazione finale: la parte chiesta come RITA non conta per decidere la divisione del capitale residuo fra capitale e rendita.
Come viene tassata
Alla parte imponibile di ogni rata si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con una riduzione massima di 6 punti. L’aliquota minima è quindi il 9%, raggiungibile con 35 anni di anzianità fiscalmente rilevante. Gli anni di iscrizione prima del 2007 contano però fino a un massimo di quindici: 35 anni effettivi di iscrizione non danno automaticamente diritto al 9%.
La parte imponibile è la quota della rata su cui si calcola la ritenuta. La determina il fondo applicando le regole dei periodi in cui il capitale è maturato. Per il montante dal 2007 si escludono i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti che hai comunicato al fondo. Per i montanti precedenti valgono le rispettive regole fiscali: non si può usare la stessa sottrazione per ogni posizione. Le somme erogate sono imputate prima alla parte maturata fino al 2000, poi a quella del 2001–2006 e infine a quella dal 2007. Per i dipendenti pubblici la seconda fascia arriva al 2017 e la successiva parte dal 2018. Chiedi al fondo il prospetto dell’imponibile.
La tassa sui rendimenti durante l’accumulo è distinta dalla ritenuta sulla RITA: sul risultato netto del fondo si applica di norma il 20%, con trattamento al 12,5% della quota riferibile ai titoli pubblici ammessi.
L'Agenzia delle Entrate precisa tre punti. La tassa si applica alla singola rata, quando viene pagata. L'aliquota non si ferma al momento della richiesta: continua a scendere con l'anzianità anche mentre ricevi la RITA. Puoi poi rinunciare alla tassazione sostitutiva indicandolo nella dichiarazione dei redditi: in quel caso la RITA va a tassazione ordinaria e spettano le detrazioni per lavoro dipendente.
Dal 1° gennaio 2027 il testo cambia posizione, non regola. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 117/2026) abroga i commi fiscali dell'articolo 11 e li riscrive nell'articolo 258, con la stessa aliquota e le stesse riduzioni. Verifica la norma in vigore al momento della tua richiesta.
Un esempio: quanto prelevare e quanto resta
Il calcolo parte da quanto ti serve, non da quanto hai. Uso un caso inventato per mostrare i passaggi, senza considerare i rendimenti.
- Situazione: hai smesso di lavorare e la pensione di vecchiaia arriva fra 5 anni, cioè 60 mesi.
- Fondo: montante di 220.000 euro, 25 anni di anzianità fiscalmente rilevante.
- Aliquota: 15% − 0,30 × (25 − 15) = 12%.
- Imponibile: ipotizzo che l’80% di ogni rata sia imponibile e il resto non lo sia. È una semplificazione didattica: non ricostruisce la composizione per periodi di una posizione con 25 anni di storia. L’aliquota effettiva ipotizzata è 12% × 80% = 9,6%.
- Bisogno: stabilisci quanto ti serve netto al mese, dopo gli altri redditi che hai.
- Rata lorda: rata netta ÷ (1 − 0,096).
- Totale richiesto: rata lorda × 60.
- Capitale che resta: 220.000 − totale richiesto.
| Bisogno netto mensile (euro) | Rata lorda (euro) | Totale in 5 anni (euro) | Capitale che resta (euro) | Quota rimasta |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.106 | 66.372 | 153.628 | 69,8% |
| 1.500 | 1.659 | 99.558 | 120.442 | 54,7% |
| 2.000 | 2.212 | 132.743 | 87.257 | 39,7% |
Con 1.500 euro al mese la RITA consuma il 45% del capitale. Ogni 500 euro in più al mese ne toglie circa 15 punti percentuali. Il capitale residuo, che avrebbe finanziato la prestazione finale del fondo, si riduce nello stesso modo.
Il calcolo è semplificato. Il capitale che resta investito produce rendimenti, positivi o negativi, e le rate vengono ricalcolate. Nell’esempio l’aliquota resta fissa al 12% per rendere il conto leggibile. Nella realtà può scendere durante i cinque anni: se l’anzianità fiscalmente rilevante passa da 25 a 30, arriva al 10,5%. Le cifre vere le ottieni dal tuo fondo.
Cosa chiedere al fondo prima della richiesta
- Requisiti: conferma per iscritto che soddisfi uno dei due percorsi alla data della domanda.
- Anzianità: quanti anni contano fiscalmente, considerando il limite di quindici per quelli prima del 2007.
- Parte imponibile: quale quota della rata viene tassata.
- Rate: periodicità, giorno di pagamento e come si ricalcolano.
- Comparto: dove viene spostato il capitale della RITA e se puoi scegliere diversamente.
- Costi e tempi: eventuali commissioni sulle rate e quanto passa dalla domanda al primo pagamento.
Prima di chiedere la RITA, calcola quanto ti serve al mese e quanto vuoi che resti per la prestazione finale: le due cifre devono stare insieme.
Se vuoi andare più a fondo sul resto della previdenza, continua con l'articolo su TFR e fondo pensione. Per valutare il quadro dei redditi in pensione puoi usare il calcolatore del gap previdenziale.
Domande frequenti
5 domande
Che cos'è la RITA?
È la rendita integrativa temporanea anticipata: il pagamento a rate del capitale del fondo pensione, in tutto o in parte, dalla richiesta fino all'età per la pensione di vecchiaia. Serve a coprire gli anni dopo la fine del lavoro.
Chi ha diritto alla RITA?
Chi ha cessato l’attività e ha di norma almeno cinque anni di fondo, ridotti a tre nelle condizioni previste per la mobilità tra Stati membri UE, in uno di due casi. Nel primo la pensione di vecchiaia arriva entro cinque anni dalla fine del lavoro e i contributi obbligatori sono almeno 20. Nel secondo si è inoccupati da oltre 24 mesi e la pensione arriva entro dieci anni dal termine di quel periodo.
Quanto si paga di tasse sulla RITA?
Il 15% sulla parte imponibile determinata dal fondo, ridotto di 0,30 punti per ogni anno di anzianità fiscalmente rilevante oltre il quindicesimo, fino al 9%. Gli anni prima del 2007 contano fino a un massimo di quindici. Puoi scegliere la tassazione ordinaria nella dichiarazione dei redditi.
Posso chiedere solo una parte del capitale?
Sì. La RITA può riguardare tutto il montante o una parte, e puoi continuare a versare contributi anche mentre la ricevi.
La RITA si può revocare?
Sì, secondo le modalità stabilite da ciascun fondo. Chiedi al tuo fondo come si presenta la revoca e da quando produce effetti.
Fonti e riferimenti7 fonti consultate
- Ministero del Lavoro, glossario della previdenza complementare - definizione e requisiti della RITA, compresa la riduzione a tre anni di partecipazione per chi si sposta in un altro Stato membro.
- Normattiva, decreto legislativo 252/2005, articolo 11 - comma 2 sull’anzianità e la mobilità UE, commi 4 e 4-bis sui requisiti; commi 4-ter e 4-quater sulla tassazione, abrogati dal 1° gennaio 2027.
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 9/E del 16 febbraio 2022 - funzionamento della RITA, indicazioni COVIP, regime fiscale, limite dell’anzianità ante 2007, imponibile per periodi di maturazione, aliquota che continua a scendere e tassazione ordinaria.
- Ministero del Lavoro, diritti nella previdenza complementare - contributi non dedotti e requisito ridotto per la mobilità UE.
- Normattiva, decreto legislativo 252/2005, articolo 8 - comunicazione al fondo dei contributi non dedotti.
- Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 117/2026 - articolo 257 sui rendimenti del fondo e quota dei titoli pubblici; articoli 258 e 377 sulla RITA e sulla decorrenza dal 2027.
- Normattiva, decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 - nuovo testo unico delle imposte sui redditi, articolo 258 sul trattamento fiscale della RITA dal 1° gennaio 2027.
