Se il tuo contratto di lavoro non prevede un fondo pensione di categoria, o se lavori in proprio, la scelta della previdenza complementare si riduce di solito a due sigle: fondo pensione aperto o PIP. Per il fisco sono uguali. Quello che li separa, e pesa per venti o trent'anni, sono i costi e il modo in cui investono i tuoi versamenti. In questo articolo ti mostro come confrontarli con i documenti ufficiali, senza fidarti dei soli rendimenti passati.
In sintesi:
«Stesso regime fiscale: per entrambi, limite ordinario di deduzione di 5.300 € dal 2026 se hai reddito soggetto a IRPEF, 20% sui rendimenti e dal 15% al 9% sulla parte imponibile della prestazione ordinaria, alle condizioni spiegate sotto.»
«Costi diversi: nei comparti azionari l'ISC medio a dieci anni è 1,72% per i fondi aperti e 2,62% per i PIP, secondo i dati COVIP al 31 dicembre 2025.»
«Prima del confronto, una domanda: se il tuo contratto prevede un fondo con il contributo del datore di lavoro, è quello il primo da valutare.»
Che cosa sono un fondo aperto e un PIP
Un fondo pensione aperto è una forma di previdenza complementare istituita da una banca, un'assicurazione, una società di gestione del risparmio (SGR) o una società di intermediazione mobiliare (SIM). Possono aderire tutti, dipendenti, autonomi e anche chi non lavora. Il dipendente del settore privato può aderire su base individuale oppure collettiva, quando un accordo aziendale individua quel fondo.
Un PIP, piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, è istituito da un'impresa di assicurazione e si sottoscrive solo su base individuale. Funziona con contratti di assicurazione sulla vita, di due tipi:
- Ramo I: la posizione si rivaluta in base ai risultati di una gestione separata, un portafoglio dell'assicurazione prevalentemente obbligazionario.
- Ramo III: la posizione segue il valore delle quote di fondi interni dell'assicurazione o di fondi comuni.
Esistono anche PIP misti. In entrambi i casi il patrimonio è separato da quello della società che lo istituisce e non può essere usato per pagare i suoi creditori. Fondi aperti e PIP sono iscritti all'albo della COVIP, che li vigila; per i PIP l'IVASS resta competente sulla solidità dell'assicurazione. Attenzione ai «vecchi PIP», nati prima del decreto 252 del 2005 e mai adeguati: non raccolgono nuove adesioni e non sono vigilati dalla COVIP.
Che cosa hanno in comune
Per molti aspetti le due forme seguono le stesse regole:
- Deduzione dei versamenti: dal periodo d'imposta 2026 il limite ordinario complessivo è 5.300 € l'anno, come prevede l'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005. Comprende i contributi propri e quelli del datore di lavoro, anche se versi in più fondi; il TFR, trattamento di fine rapporto, è escluso. La deduzione riduce il reddito soggetto a IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il calcolo del risparmio è nell'articolo sulla deducibilità del fondo pensione.
- Tassazione dei rendimenti: 20%, con il 12,50% sulla parte che deriva da titoli di Stato ed equiparati, contro il 26% della maggior parte degli investimenti finanziari.
- Tassazione della prestazione ordinaria: per i montanti maturati dal 1° gennaio 2007, nella prestazione pensionistica in capitale o rendita vitalizia si applica il 15% alla parte derivante da contributi dedotti e TFR. L'aliquota scende di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% dopo 35 anni. I rendimenti già tassati e i contributi non dedotti correttamente comunicati al fondo restano fuori dalla base imponibile; i montanti precedenti, le altre modalità di erogazione, le anticipazioni e i riscatti seguono regole proprie.
- Trasferimento: dopo due anni di adesione puoi spostare l'intera posizione in un'altra forma pensionistica, senza imposte e senza perdere l'anzianità maturata.
Se lavori in regime forfettario e non hai altri redditi soggetti a IRPEF, non puoi dedurre i contributi dal reddito forfettario. Puoi comunque aderire: comunica al fondo i versamenti non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo, o prima se sorge il diritto alla prestazione, così non saranno tassati nuovamente quando riceverai la prestazione.
La prima domanda: hai diritto al contributo del datore di lavoro?
Prima di confrontare fondo aperto e PIP, guarda il tuo contratto di lavoro. Se prevede un fondo di riferimento, aderendo con il tuo contributo ricevi anche quello del datore. Nell'adesione individuale iniziale a un PIP, scrive la COVIP, l'iscritto non ha diritto al contributo del datore, che può comunque decidere di versarlo. Il trasferimento di una posizione già esistente è un caso distinto, con la novità descritta sotto.
La differenza si misura in euro. Nell'esempio della guida COVIP, una lavoratrice con 30.000 € di reddito che riceve dal datore l'1,5% della retribuzione arriva a una pensione complementare più alta del 17%, circa 900 € l'anno, rispetto a un collega con lo stesso reddito che versa senza quel contributo.
C'è una novità da seguire. Dal 31 ottobre 2026 l'articolo 14 del decreto 252, modificato dalla legge di bilancio 2026, prevede che, dopo un trasferimento, il lavoratore abbia diritto al versamento del TFR e dell'eventuale contributo del datore nella forma che ha scelto, senza più rinviare ai limiti e alle modalità stabiliti dai contratti collettivi. Come verrà applicata la regola, e a quali condizioni, va verificato con il proprio fondo e con l'ufficio del personale. La scelta fra TFR in azienda e fondo pensione la tratto in TFR in azienda o fondo pensione.
Come confrontare i costi: l'ISC
L'ISC, indicatore sintetico dei costi, esprime quanto i costi riducono il rendimento annuo in uno scenario standard: considera, per esempio, le spese una tantum di adesione, la gestione amministrativa e finanziaria e il trasferimento. La COVIP lo calcola con lo stesso metodo per tutte le forme, su un aderente tipo che versa 2.500 € l'anno con un rendimento ipotetico del 4%, per permanenze di 2, 5, 10 e 35 anni. Per confrontare due prodotti scelgo lo stesso periodo e comparti con caratteristiche di investimento simili.
Ecco i valori medi a dieci anni pubblicati dalla COVIP:
| Comparto | Fondi negoziali | Fondi aperti | PIP | Minimo e massimo |
|---|---|---|---|---|
| Garantito | 0,67% | 1,19% | 1,87% | 0,27% – 2,58% |
| Obbligazionario | 0,36% | 1,06% | 1,94% | 0,13% – 2,70% |
| Bilanciato | 0,38% | 1,44% | 2,14% | 0,16% – 2,90% |
| Azionario | 0,38% | 1,72% | 2,62% | 0,23% – 4,07% |
Fonte: COVIP, ISC medi su un periodo di dieci anni, valori rilevati al 31 dicembre 2025. Le medie sono semplici, calcolate sui singoli comparti; minimo e massimo considerano tutte le forme della stessa categoria. Lascio i fondi negoziali come riferimento, anche se l'articolo confronta le altre due colonne.
Le medie dicono qual è la tendenza, non quanto costa il prodotto che hai davanti: dentro ogni colonna ci sono fondi molto diversi. L'ISC del singolo comparto lo trovi nella Scheda «I costi» delle «Informazioni chiave per l'aderente», con un grafico che lo confronta con tutti i comparti della stessa categoria, e nel comparatore dei costi COVIP.
Quanto pesa la differenza in euro
Provo a tradurre la differenza di costi in un esempio. Ipotizzo 2.500 € versati all'inizio di ogni anno per 25 anni, cioè 62.500 € in tutto, con un rendimento lordo del 4% annuo. Uso le percentuali degli ISC medi a dieci anni della tabella come costi annui costanti da sottrarre al rendimento, ignorando imposte e inflazione. È una semplificazione per mostrare l'effetto dei costi: quelle percentuali non sono ISC a 25 anni e i risultati non stimano la posizione reale dei fondi o dei PIP.
| Scenario basato sul comparto azionario | Costo annuo costante ipotizzato | Capitale nello scenario a 25 anni |
|---|---|---|
| Fondo pensione aperto | 1,72% | circa 84.900 € |
| PIP | 2,62% | circa 75.050 € |
| Fondo negoziale, per riferimento | 0,38% | circa 102.500 € |
Fra i due scenari basati su fondo aperto e PIP la differenza è di circa 9.840 €, a parità di versamenti e rendimento lordo ipotizzati. La COVIP mostra lo stesso effetto con un esempio diverso: due aderenti versano 2.500 € l'anno per 35 anni, con ISC rispettivamente dello 0,5% e dell'1,5% su quell'orizzonte. Nelle ipotesi della guida, il primo riceve una pensione complementare iniziale di circa 5.500 € l'anno e il secondo di 4.800 €, in termini reali e al lordo delle imposte sulla prestazione: circa il 15% in più, pari a 700 € l'anno.
Oltre ai costi: come investono
Il costo non è l'unico criterio. Due prodotti con lo stesso ISC possono investire in modo molto diverso:
- Gestione separata o fondi: nel PIP di ramo I la rivalutazione dipende dalla gestione separata dell'assicurazione; nel ramo III e nei fondi aperti dipende dal valore di mercato dei comparti. Sono rischi diversi, da leggere nella nota informativa.
- Garanzie: i comparti garantiti prevedono la restituzione del capitale o un rendimento minimo, alle condizioni scritte nel regolamento. La garanzia ha un prezzo: su orizzonti lunghi, una linea così prudente può lasciare sul tavolo una parte del risultato.
- Comparto coerente con gli anni che mancano: prima dell'adesione compili un questionario di autovalutazione che serve a orientarti verso la linea più adatta. Se mancano trent'anni alla pensione, un comparto garantito scelto per abitudine è una decisione da rivedere.
Come leggerei la scheda dei costi prima di firmare
Quando le persone che seguo mi portano una proposta di fondo aperto o di PIP, apro la Scheda «I costi» e cerco, nell'ordine:
- Costi di adesione: una tantum, al momento dell'ingresso.
- Costi sui versamenti: l'eventuale percentuale trattenuta da ogni contributo.
- Costi annui: una quota fissa e una percentuale sul patrimonio, diversa per ogni comparto.
- Costi delle operazioni: trasferimento, anticipazione, riscatto, cambio di comparto.
- ISC a 10 e a 35 anni: lo confronto con la media della stessa categoria, non con un comparto di tipo diverso.
Se la scheda arriva insieme a una simulazione dei rendimenti, separo le due cose. Il rendimento futuro nessuno lo conosce; il costo invece è scritto nel contratto e lo paghi ogni anno.
Fondo aperto o PIP hanno lo stesso fisco: la differenza la fanno i costi scritti nella scheda e il contributo del datore che potresti perdere scegliendo male.
Per stimare la differenza fra il reddito che ti servirà e la pensione attesa, usa il calcolatore del gap previdenziale.
Domande frequenti
5 domande
Meglio un fondo pensione aperto o un PIP?
Dipende dal prodotto specifico, ma in media i PIP costano di più: nei comparti azionari l'ISC medio a dieci anni è 2,62% contro l'1,72% dei fondi aperti (COVIP, dati al 31 dicembre 2025). Prima di scegliere tra le due forme conviene verificare se il proprio contratto di lavoro prevede un fondo con il contributo del datore.
Nel PIP si riceve il contributo del datore di lavoro?
Nell'adesione individuale iniziale a un PIP, secondo la COVIP, l'iscritto non ha diritto al contributo del datore, che può comunque decidere di versarlo. Il trasferimento di una posizione già esistente è distinto: dal 31 ottobre 2026 una modifica al decreto 252/2005 rafforza il diritto al contributo dopo il trasferimento; l'applicazione concreta va verificata con il fondo e con il datore.
La tassazione di fondo aperto e PIP è diversa?
Le regole sono le stesse per entrambe le forme. Dal 2026 il limite ordinario di deduzione è 5.300 € complessivi, contributo del datore incluso e TFR escluso, se hai reddito soggetto a IRPEF. I rendimenti sono tassati al 20%, con il 12,50% sulla quota in titoli pubblici ammessi. Per i montanti dal 2007, la prestazione pensionistica ordinaria in capitale o rendita vitalizia va dal 15% al 9% sulla base imponibile, in funzione dell'anzianità; le altre erogazioni seguono regole proprie. Il forfettario senza altri redditi IRPEF non può dedurre quei versamenti.
Posso trasferire un PIP in un fondo pensione aperto?
Sì, dopo due anni di adesione puoi trasferire l'intera posizione in un'altra forma pensionistica complementare, senza imposte e mantenendo l'anzianità. Prima di farlo conviene confrontare le due Schede «I costi» e i costi di trasferimento.
Dove trovo i costi di un fondo pensione?
Nella Scheda «I costi» delle «Informazioni chiave per l'aderente», che riporta anche l'ISC a 2, 5, 10 e 35 anni, e nel comparatore dei costi pubblicato sul sito della COVIP.
Fonti e riferimenti8 fonti consultate
- COVIP, Indicatori sintetici dei costi: valori aggregati al 31.12.2025 – ISC medi, minimi e massimi a dieci anni; tabella verificata sul file Excel ufficiale allegato alla pagina.
- COVIP, Guida introduttiva alla previdenza complementare, revisione aprile 2022 – forme pensionistiche, ISC, esempi su costi e contributo datoriale e caso del forfettario; il file disponibile nel 2026 segnala contenuti in revisione per le novità normative.
- COVIP, I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) – ramo I e III, patrimonio separato, vigilanza, vecchi PIP e contributo del datore.
- COVIP, I fondi pensione aperti – istitutori, patrimonio separato e adesione individuale o collettiva.
- Decreto legislativo 252/2005, articolo 8 – limite di deducibilità innalzato a 5.300 € dal periodo d'imposta 2026.
- Decreto legislativo 252/2005, articolo 11 – base imponibile e tassazione delle prestazioni pensionistiche, con regole distinte per le modalità di erogazione.
- Decreto legislativo 252/2005, articolo 23 – decorrenza dal 2007 e disciplina transitoria dei montanti precedenti.
- Decreto legislativo 252/2005, articolo 14 – trasferimento dopo due anni e contributo del datore nella forma scelta, nel testo applicabile dal 31 ottobre 2026.
